Sez. 2, Sentenza n. 3404 del 05/06/1984 (Rv. 435417 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'istanza di regolamento di Competenza può essere validamente sottoscritta dal procuratore cui è stato conferito il mandato ad litem per il giudizio di merito, ancorché non abilitato al patrocinio in Cassazione, senza che occorra un'ulteriore procura, necessaria solo quando quella originaria sia stata limitata espressamente alla rappresentanza nei gradi di merito. (Conf 308/84, mass n 432578; (Conf 22/81, mass n 410404; (Conf 3307/77, mass n 386853).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)