Sez. 6, Sentenza n. 55 del 10/12/1966 Ud. (dep. 30/03/1967) Rv. 103875 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO: TUTELA PENALE LEGGI SPECIALI - REATO ESTINTO - CONDIZIONI PER LA CONFISCA - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONE AL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI UOVA SENZA CONTRASSEGNO DEL PAESE DI PROVENIENZA.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO: TUTELA PENALE LEGGI SPECIALI - REATO ESTINTO - CONDIZIONI PER LA CONFISCA - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONE AL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI UOVA SENZA CONTRASSEGNO DEL PAESE DI PROVENIENZA.*
Allorche sopravvenga una causa estintiva del reato, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca e obbligatoria solo in rapporto alle cose delle quali la detenzione, la fabbricazione, l'uso, il porto o l'alienazione sono vietate in modo assoluto, cioe in rapporto alle cose che sono intrinsecamente ed obbiettivamente criminose e che costituiscono un sostanziale o potenziale pericolo sociale. Non rientrano nel novero di tali cose i generi alimentari di normale e comune produzione e di lecita commerciabilita, ancorche il movimento di essi sia sottoposto a condizioni e controlli che non rendono i generi stessi illeciti. Conseguentemente, non essendo la importazione delle uova destinate all'alimentazione umana assolutamente vietata ma condizionata alla applicazione su ogni uovo di un contrassegno indicante il Paese di provenienza (RDL 14 ottobre 1932, n 1878, e DM 15 gennaio 1933), non e obbligatoria la confisca delle uova importate senza quel contrassegno quando la relativa contravvenzione sia estinta per sopravvenuta amnistia. (prima parte. Conf 103721, anno 1967. Ultima parte. V, in tema di commercio di vino, 103722, anno 1967 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 14/10/1932 num. 1878 art. 3, DM 15/01/1933 art. 4, DM 15/01/1933 art. 1, DM 15/01/1933 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)