Sez. 3, Ordinanza n. 3492 del 18/10/1966 Cc. (dep. 14/03/1967) Rv. 103721 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - SOPRAVVENUTA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - NON OSTATIVITA ALL'APPLICAZIONE DELLA CONFISCA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - ESTREMI.*
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - SOPRAVVENUTA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - NON OSTATIVITA ALL'APPLICAZIONE DELLA CONFISCA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - ESTREMI.*
Sopravvenuta una causa estintiva del reato, e consentito adottare la confisca (art 240 e secondo comma art 236 cod pen) solo in rapporto a quelle cose delle quali la detenzione, la fabbricazione, l'uso o l'alienazione sono vietati in modo assoluto, cio costituendo di per se stesso reato. La confisca e pertanto subordinata all'esistenza, da accertarsi in concreto dal giudice, del fatto costituente reatò ne, in caso di amnistia, il detto accertamento incontra ostacoli nell'art 592 cod proc pen, perche l'indagine investe l'applicazione delle misure di sicurezza, sottratte all'effetto preclusivo dell'amnistia*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)