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Sez. 1, Sentenza n. 13258 del 10/12/1991 (Rv. 474972 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere | Sospensione della vendita ex art. 108 terzo comma legge fallimentare - Ammissibilità - Condizioni - Vendita disposta con le modalità dell'incanto e intervenuta aggiudicazione del bene - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474972-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del giudice delegato di sospendere la vendita di un immobile, ai sensi dell'art. 108 terzo comma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, deve essere riconosciuto ogni qual volta si riscontri una notevole sproporzione fra il prezzo offerto e quello giusto, indipendentemente dalla circostanza che la vendita stessa sia stata disposta con le modalità dell'incanto (ed abbia già comportato aggiudicazione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)