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Sez. 1, Sentenza n. 10539 del 27/11/1996 (Rv. 500837 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Sospensione della vendita in caso di prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto - Potere del giudice delegato - Giusto prezzo - Nozione.
Stato
decisa il 1996-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500837-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art. 108, terzo comma, legge fallimentare, che attribuisce al giudice delegato il potere di sospendere la vendita di un immobile quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, costituisce uno strumento speciale e tipico dell'ordinamento concorsuale, destinato al conseguimento delle migliori condizioni satisfattive della massa dei creditori, al fine di rendere utilizzabili tutte le possibilità concrete di una migliore liquidazione dell'attivo. In relazione, il "giusto prezzo" al quale ragguagliare le offerte precedenti e successive all'aggiudicazione, deve individuarsi come il prezzo realizzabile secondo il gioco delle domande ammissibili ed al rialzo degli interessati, ivi comprese le domande successive all'aggiudicazione (ma anteriori al decreto di trasferimento) che abbiano carattere di serietà.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)