Sez. L, Sentenza n. 19157 del 28/09/2015 (Rv. 637191 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Ordinanza di assegnazione delle somme depositate dal debitore - Natura - Impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Condizioni.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
L'ordinanza di assegnazione delle somme depositate dal debitore al fine di evitare il pignoramento (o, comunque, di crediti) ha natura di atto conclusivo del processo d'esecuzione, sicché, quando si lamenti un vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione per mancanza del titolo esecutivo, va impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi, trattandosi di rimedio volto a far accertare dal giudice l'inesistenza della regolarità formale o sostanziale degli atti esecutivi, con un processo di cognizione autonomo e separato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 467, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)