Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 615 del 17/01/2012 (Rv. 620956 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Ordinanza di assegnazione di un credito - Natura di atto conclusivo del procedimento - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi o con l'appello - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore, emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., costituendo l'atto conclusivo del procedimento, va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, senza che abbia rilievo che la contestazione degli importi assegnati riguardi il credito per cui si procede, ovvero gli accessori di questo o le spese del processo, rimanendo salva l'impugnazione con l'appello quando il provvedimento abbia un contenuto decisorio diverso da quello suo proprio ed assuma il carattere sostanziale di una sentenza, per aver inciso sulle posizioni di diritto soggettivo di debitore e creditore. Ne consegue che avverso detta ordinanza è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 339, Cod. Pen. Mil. Pace art. 553, Cod. Pen. Mil. Pace art. 617, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)