Sez. U, Sentenza n. 21945 del 22/11/2004 (Rv. 578081 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI | Praticanti avvocati - Modalità e tempi della pratica - Vincoli per il legislatore nazionale derivanti dal diritto comunitario - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di cancellazione dal registro dei praticanti avvocati per intervenuta conclusione del periodo sessennale di pratica forense.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI
Nell'ordinamento comunitario non sono rintracciabili norme che limitino in qualche modo il diritto degli Stati membri di disciplinare l'"iter" procedimentale per il tramite del quale i rispettivi cittadini possono conseguire il titolo di idoneità ad esercitare la professione forense e, quindi, le modalità e i tempi della pratica e del limitato esercizio professionale a questa finalizzati prodromici al conseguimento di detto titolo. (Principio espresso in fattispecie di cancellazione dall'albo dei praticanti avvocati per intervenuta conclusione del periodo sessennale di pratica).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)