diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2127 del 09/11/1981 Cc. (dep. 07/01/1982) Rv. 151495 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO DI GRAVAME - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONVERSIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151495-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO DI GRAVAME - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONVERSIONE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

L'erronea indicazione del mezzo di gravame non rende inammissibile l'impugnazione, dovendosi in ogni caso privilegiare l'espressione della volontà di mettere, comunque, in moto i meccanismi adibiti dalla legge per la rimozione di un provvedimento giurisdizionale che sia ritenuto ingiusto o gravoso dall'interessato. (applicazione in tema di conversione dell'appello in ricorso per Cassazione, ritenuto annullabile una volta escluso che l'istante intendesse avvalersi di un rimedio non consentito e, accertata la sussistenza dei requisiti di sostanza e di Forma richiesti dalla legge per il ricorso). (Conf mass n 143904).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)