Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 12/10/1979 Cc. (dep. 10/01/1980) Rv. 143904 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO - PROVVEDIMENTO APPELLABILE - PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI APPELLO - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO - PROVVEDIMENTO APPELLABILE - PROPOSIZIONE DI RICORSO PER CASSAZIONE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI APPELLO - LEGITTIMITA.*
Come il giudice di appello deve trasmettere gli Atti alla Corte di Cassazione, allorche riconosca che la parte abbia proposto appello per errore, cosi la Corte di Cassazione deve rimettere gli Atti al giudice di appello, per la decisione di sua Competenza, quando ritenga che il ricorso sia stato qualificato tale soltanto per errore e che debba percio essere considerato come appello; una diversa soluzione, infatti, vulnererebbe gravemente il principio di eguaglianza, in quanto collegherebbe conseguenze radicalmente diverse ad un fatto sempre identico dal punto di vista naturalistico e giuridico, quale e appunto l'errore nell'indicazione del mezzo di gravame. D'altra parte la decisione della Corte di Cassazione di trasmettere gli Atti al giudice di appello, perche decida sul gravame erroneamente qualificato come ricorso, lungi dal violare l'art 211 cod proc pen, che impone il rispetto dei vari gradi di giurisdizione, costituisce al contrario l'unico mezzo per dare alla norma suddetta puntuale e completa applicazione, proprio perche e la sola a permettere al giudice di secondo grado la cognizione dei gravami, a cui debba riconoscersi natura di appello, al di la delle espressioni improprie o erronee usate dall'impugnante.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 211, Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)