Sez. L, Sentenza n. 10959 del 08/10/1992 (Rv. 478809 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - In genere | Certificato relativo - Rilascio da parte del medico convenzionato con l'U.S.L. su incarico dell'I.N.A.I.L. - Rimborso all'assicurato dell'importo del compenso per detto medico - Obbligo dell'Istituto.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - In genere
Fino all'emanazione -prevista dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1978 n. 833- della legge statale di disciplina degli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 14, lett. q), della stessa legge n. 833 del 1978, l'I.N.A.I.L. conserva la titolarità degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali per l'istruttoria delle pratiche previdenziali; pertanto, ove di fatto si avvalga dei servizi medico-legali di una U.S.L. in mancanza della prevista convenzione con essa, è tenuto a rimborsare all'assicurato l'importo del compenso corrisposto al medico convenzionato con l'U.S.L. per il rilascio del certificato relativo ad infortunio sul lavoro, restando escluso che ciò autorizzi sospetti d'illegittimità costituzionale dell'art. 57, quinto comma, della stessa legge n. 833 del 1978 in riferimento all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 81, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 57 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)