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Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 25/02/2009 (Rv. 606936 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Eccezione di inammissibilità della prova testimoniale - Mancata riproposizione in appello - Conseguenze - Presunzione di rinuncia.
Stato
decisa il 2009-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606936-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

L'art. 346 cod. proc. civ., nel prevedere che le eccezioni non accolte in primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte in appello, non fa alcuna distinzione tra eccezioni di merito ed eccezioni concernenti la validità e l'ammissibilità delle prove. Deve di conseguenza presumersi rinunciata l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale (nella specie, perché concernente il pagamento dell'obbligazione) disattesa dal giudice di primo grado, e non riproposta in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2726, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)