Sez. 1, Sentenza n. 7961 del 07/08/1990 (Rv. 468639 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE - MANCATA RIPROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI DI APPELLO - RINUNZIA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE - MANCATA RIPROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI DI APPELLO - RINUNZIA.*
Deve ritenersi rinunziata, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., l'istanza di verificazione della scrittura privata formulata in primo grado e non riproposta nelle conclusioni in appello, atteso che la disposizione citata, agli effetti della presunzione di rinunzia da essa prevista, non fa distinzione tra deduzioni attinenti al merito della lite e deduzioni istruttorie. (Conf 1647/75, mass n 375254).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)