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Sez. 2, Sentenza n. 1955 del 29/05/1976 (Rv. 380767 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - CONTENUTO - ESPRESSA DICHIARAZIONE DI VOLONTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380767-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - CONTENUTO - ESPRESSA DICHIARAZIONE DI VOLONTA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il titolo idoneo a vincere la presunzione scaturente dall'art 1117 cod civ - di comproprieta di alcune parti dell'edificio comune o di strutture comuni ad edifici distinti ed autonomi - deve rivestire ad substantiam la Forma scritta, poiche incide sulla Costituzione o modificazione di un diritto su bene immobile. Tuttavia, non e necessario che tale titolo si concreti in un'espressa dichiarazione di volonta, ma e sufficiente che esso offra elementi che facciano ritenere che la parte immobiliare di cui trattasi, diversamente da quanto altrimenti desumibile dalla sua destinazione di fatto, sia di proprieta esclusiva di un determinato soggetto. (V 3139/71, mass n 354485).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)