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Sez. 5, Sentenza n. 13501 del 27/07/2012 (Rv. 623651 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Fallimento della parte nelle more del giudizio di appello - Mancata dichiarazione dell'evento interruttivo nel giudizio di appello - Ricorso per cassazione notificato al difensore anziché al curatore - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Costituzione della curatela nel giudizio di cassazione - Sanatoria "ex tunc".
Stato
decisa il 2012-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623651-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

Qualora sia intervenuta la pronuncia di fallimento della parte nelle more del giudizio di appello, e l'evento non sia stato dichiarato nel corso di esso, la notifica del ricorso per cassazione, fatta presso il difensore del contribuente "in bonis" anziché nei confronti del curatore del suo fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore ed il soggetto dichiarato fallito. Di conseguenza nei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a norma dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1991, n. 353, l'avvenuta costituzione ha efficacia sanante "ex tunc", impedendo l'inammissibilità per tardività del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)