Sez. 2, Sentenza n. 7252 del 29/03/2006 (Rv. 588940 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Fallimento della parte dopo la sentenza di primo grado - Atto di appello notificato al procuratore anzichè al curatore - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Costituzione del fallimento in appello - Sanatoria ex tunc.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito "in bonis" anzichè nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e di conseguenza l'avvenuta costituzione del fallimento in appello ha efficacia sanante "ex tunc".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)