Sez. 1, Sentenza n. 8 del 04/01/2000 (Rv. 532662 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione illegittima e irreversibile trasformazione del suolo - Azione di risarcimento del privato - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Dalla data della radicale trasformazione del suolo con la irreversibile destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica - Determinazione di tale data - Apprezzamento di fatto - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Condizioni - Elementi di giudizio - Prove raccolte in altro processo - Utilizzazione - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di occupazione illegittima da parte della p.a. di un fondo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica, la determinazione della data in cui si è verificata la radicale trasformazione del suolo e la conseguente sua irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica, ai fini della decorrenza della prescrizione, costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, e, pertanto, insindacabile ove sorretto da adeguata motivazione. Ai fini della formazione del proprio convincimento, il giudice può utilizzare anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o altre parti, quali indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio.(Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito che aveva attribuito rilievo probante, ai fini della individuazione della data di completamento dell'opera pubblica in questione, un edificio scolastico, alla consulenza disposta in altro giudizio ed alla sentenza che lo aveva definito, pronunziata tra altre parti, ma relativa allo stesso edificio, in quanto realizzato su area in parte di proprietà di soggetto diverso dai ricorrenti.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)