Sez. L - , Ordinanza n. 6637 del 09/03/2020 (Rv. 657432 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ) | Pubblico impiego contrattualizzato - Aspettativa - Autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita è necessaria anche ove il dipendente si trovi in regime di aspettativa, in quanto, da un lato, la previsione contenuta nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto di lavoro, e, dall'altro, la predetta aspettativa non fa cessare il rapporto stesso, sicché la persistente appartenenza del dipendente medesimo ad una pubblica amministrazione non fa venir meno i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature che la citata previsione è preposta a prevenire. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la sanzione amministrativa irrogata ad una società privata che aveva conferito incarichi di consulenza ad un dipendente pubblico, durante il periodo in cui quest'ultimo si trovava in aspettativa, senza chiedere l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)