Sez. 2, Sentenza n. 2170 del 10/11/1969 Ud. (dep. 27/02/1970) Rv. 114088 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITA DELL'AZIONE -NOZIONE - INIDONEITA DEL MEZZO E INSUFFICIENZA DI ESSO -DISTINZIONE - EFFETTI - SUSSISTENZA DI TENTATIVO NELLA SECONDA IPOTESI.*
REATO - REATO IMPOSSIBILE - INIDONEITA DELL'AZIONE -NOZIONE - INIDONEITA DEL MEZZO E INSUFFICIENZA DI ESSO -DISTINZIONE - EFFETTI - SUSSISTENZA DI TENTATIVO NELLA SECONDA IPOTESI.*
L'Azione e inidonea ed il reato e quindi impossibile quando e assolutamente inadeguata ed inefficiente ai fini della realizzazione del proposito criminoso se, invece, sussiste la possibilita, anche solo eccezionale, che l'evento si verifichi non puo trovare applicazione l'art 49 cod pen alla inidoneita del mezzo non puo essere equiparata la insufficienza di esso, la quale, denotando difetto di forza sufficiente a conseguire lo scopo nel caso concreto, impedisce la piena consumazione del reato, ma non il tentativo dello stesso. (V 110494, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)