Sez. 2, Sentenza n. 1374 del 12/05/1971 (Rv. 351625 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PREAVVISO - DISDETTA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - DIFFERENZE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO - CLAUSOLA DI RINNOVAZIONE - INEFFICACIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PREAVVISO - DISDETTA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - DIFFERENZE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO - CLAUSOLA DI RINNOVAZIONE - INEFFICACIA.*
In materia di contratti di lavoro non puo ravvisarsi una sostanziale identita fra l'istituto della disdetta e quello del preavviso. Mentre invero la disdetta prevista in un contratto a tempo determinato, ha il precipuo scopo di evitare che esso possa rinnovarsi tacitamente, e puo operare soltanto in un rapporto in cui vi sia una data di scadenza gia prestabilita, il preavviso, nel contratto a tempo indeterminato, ha la diversa finalita di ottenere, trascorso il relativo termine, la risoluzione del contratto. La clausola pattizia che preveda un certo termine per la disdetta in un rapporto sorto da contratto a tempo determinato perde pertanto la sua validita nel caso di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato (nella specie, avvenuta in forza della legge 18 aprile 1962, n 230).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2097, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)