Sez. 5, Sentenza n. 26014 del 04/10/2024 (Rv. 672493-01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Accertamento ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presunzione legale - Operazioni imponibili - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Vicinanza della prova - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE - In genere.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili e tale conseguenza, oltre al regime legale, si riconnette altresì a quel principio di vicinanza della prova che è connaturato al disposto dell'art. 2697 c.c. e che attiene alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici che stanno alla base della loro evidenziazione probatoria.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)