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Sez. 3 - , Ordinanza n. 12910 del 22/04/2022 (Rv. 664819 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Principio di vicinanza della prova - Ambito di applicazione - Assenza di univoca individuazione normativa dei fatti costitutivi - Deroga alla ripartizione degli oneri probatori - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664819-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in

riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)