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Sez. 2, Sentenza n. 3387 del 14/11/1972 (Rv. 361238 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - COMPETENZA - ACCORDO DELLE PARTI PER LA RIMESSIONE DEL GIUDIZIO DI CONDANNA A GIUDICE DIVERSO DA QUELLO DEL MERITO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361238-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - COMPETENZA - ACCORDO DELLE PARTI PER LA RIMESSIONE DEL GIUDIZIO DI CONDANNA A GIUDICE DIVERSO DA QUELLO DEL MERITO - INAMMISSIBILITA.*

La Competenza a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni per le ipotesi di responsabilita aggravata previste tanto nel primo, quanto nel secondo comma dell'art 96 cod proc civ appartiene unicamente al giudice della domanda principale cui spetta di accertare l'an ed il quantum debeatur, non essendo consentito alle parti neppure di accordarsi sulla rimessione della liquidazione ad altro giudizio. (Conf 397'72, mass n 356294; 1174'71, mass n 351304; (Conf 2484'67, mass n 329791).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)