Sez. U, Sentenza n. 1174 del 23/04/1971 (Rv. 351304 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEI DANNI - CONDANNA GENERICA - INAMMISSIBILITA - COMPETENZA FUNZIONALE SIA SULL'AN CHE SUL QUANTUM DEL GIUDICE DELLA CAUSA CUI LA RESPONSABILITA SI RICOLLEGA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEI DANNI - CONDANNA GENERICA - INAMMISSIBILITA - COMPETENZA FUNZIONALE SIA SULL'AN CHE SUL QUANTUM DEL GIUDICE DELLA CAUSA CUI LA RESPONSABILITA SI RICOLLEGA.*
Nei casi di responsabilita aggravata ex art 96 cod proc civ non e ammessa una condanna generica al risarcimento del danno, disponendo testualmente ed inequivocabilmente detta norma che la liquidazione deve essere effettuata dallo stesso giudice investito della causa, dal cui esito si deduce l'insorgenza di detta responsabilita, con la sentenza che conclude tale giudizio. Si tratta di Competenza funzionale, fondata sul presupposto che soltanto detto giudice in quella Sede e idoneo a valutare il comportamento processuale delle parti e il danno da una di esse subito, sicche non e possibile il frazionamento in due giudizi (uno per l'an e l'altro per il quantum) relativamente alla domanda di risarcimento del danno per responsabilita processuale aggravata. (V 2488'69, mass n 342031).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)