diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Principio di autosufficienza del ricorso - Requisito ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Interpretazione alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - Onere di trascrizione integrale di atti e documenti - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664409-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)