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Sez. L, Sentenza n. 6287 del 01/12/1984 (Rv. 437905 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437905-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - CRITERI - FATTISPECIE.*

Ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, va assunta quale base di computo l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore nella categoria di appartenenza e la Determinazione di tale base, ai sensi dell'art. 2121 cod. civ., che, in parte qua, si ispira al criterio dell'omnicomprensività della retribuzione, va compiuta comprendendovi ogni emolumento di carattere continuativo, che rappresenti per l'imprenditore una controprestazione obbligatoria quale corrispettivo di una prestazione di lavoro, mentre il collegamento della stessa base di computo, ex art. 2120 cod. civ., alla suddetta categoria implica che la retribuzione così determinata non sia necessariamente l'ultima in senso assoluto, bensì l'ultima percepita dal lavoratore nell'ambito della categoria della quale di diritto egli fa parte. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto la computabilità ai fini suddetti di un'indennità corrisposta ad un impiegato, dipendente da un'azienda di credito, esclusivamente per l'ultimo mese di servizio ed in relazione alla circostanza che quest'ultimo, durante alcuni giorni di tale mese aveva svolto le superiori mansioni di funzionario). (V 1075/84, mass n 433232; (V 3283/79, mass n 399666; (V 1778/76, mass n 380555).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)