Sez. L, Sentenza n. 1778 del 18/05/1976 (Rv. 380555 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO PER IL LAVORO DOMENICALE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO TRA EDITORE DI UN QUOTIDIANO E UN GIORNALISTA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO PER IL LAVORO DOMENICALE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI RAPPORTO TRA EDITORE DI UN QUOTIDIANO E UN GIORNALISTA.*
Gli elementi integrativi della retribuzione, per essere computabili nell'indennita di anzianita e in quella sostitutiva del preavviso, debbono rappresentare per il datore di lavoro una controprestazione obbligatoria, che costituisca il corrispettivo, determinato o determinabile nel suo ammontare, di una prestazione di lavoro ed avere carattere continuativo. Pertanto il compenso per il lavoro domenicale non costituisce, ai fini predetti, elemento integrante della retribuzione quando - come di frequente avviene - tale prestazione lavorativa sia soltanto eventuale, occasionale ed episodica; ma quando, invece, nell'ambito del rapporto di lavoro - ed, in ispecie, in quello intercorrente tra l'editore di un quotidiano e un giornalista, che e caratterizzato da speciali esigenze di continuita del servizio - siasi pattuita tra le parti, sia pure tacitamente, l'abituale prestazione del lavoro domenicale quale parte integrante della normale attivita costitutiva dell'obbligazione di lavoro, il compenso per tale specifica prestazione - sia stato esso convenuto o meno a forfait - deve essere, anche esso, compreso nel calcolo delle suddette indennita ai sensi dello art 2121 cod civ. (V 54/75, mass n 373200; (V 53/75, mass n 373196).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)