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Sez. 6, Sentenza n. 50760 del 26/09/2017 Cc. (dep. 07/11/2017) Rv. 271510 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Richiesta di riesame - Istanza di deposito dei file audio delle registrazioni - Omesso deposito da parte del pubblico ministero - Onere della difesa di chiedere un rinvio dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame - Esclusione - Conseguenze - Inutilizzabilità a fini cautelari.
Stato
decisa il 2017-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271510-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di riesame, l'omesso deposito, richiesto dalla difesa dell'indagato, da parte del pubblico ministero dei file audio delle registrazioni delle conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determina l'inutilizzabilità a fini cautelari delle predette conversazioni, dovendosi escludere che, dinanzi a tale omissione, la difesa abbia l'onere di chiedere un rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'omesso deposito delle registrazioni era stato determinato dalla necessità di completamento delle operazioni di masterizzazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)