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Sez. 6 - , Sentenza n. 32391 del 22/05/2019 Cc. (dep. 19/07/2019) Rv. 276476 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Richiesta di riesame – Istanza della difesa di esame dei file audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate a fini cautelari – Omessa consegna da parte del pubblico ministero – Inutilizzabilità delle conversazioni intercettate – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276476-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di riesame, l'omessa consegna da parte del pubblico ministero dei file audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determina l'inutilizzabilità a fini cautelari di tali conversazioni nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell'indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame, nonché quella custodiale del giudice per le indagini preliminari, rilevando che, a fronte di reiterate istanze di accesso ai file audio avanzate dal difensore, non tempestivamente evase dal pubblico ministero, si era ritenuta l'utilizzabilità delle intercettazioni in quanto non era stata esplicitata la funzionalità delle stesse al giudizio di riesame e non risultava esercitata la facoltà di chiedere un differimento ex art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)