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Sez. 2, Sentenza n. 856 del 10/04/1970 Ud. (dep. 16/03/1971) Rv. 117166 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO - ERRORI 'IN PROCEDENDÒ ED ERRORI 'IN IUDICANDÒ - CRITERI - ERRORI 'IN IUDICANDÒ NON DEDOTTI IN APPELLO - NON DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - QUESTIONI DI NULLITA - RILEVABILI DI UFFICIO - ECCEZIONE PER I CASI DI APPLICABILITA DELL'ART 152 COD PROC PEN - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117166-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO - ERRORI 'IN PROCEDENDÒ ED ERRORI 'IN IUDICANDÒ - CRITERI - ERRORI 'IN IUDICANDÒ NON DEDOTTI IN APPELLO - NON DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - QUESTIONI DI NULLITA - RILEVABILI DI UFFICIO - ECCEZIONE PER I CASI DI APPLICABILITA DELL'ART 152 COD PROC PEN - CONDIZIONI.*

Fuori del caso di ricorsi contro provvedimenti inappellabili (per i quali ogni violazione commessa dal giudice di primo grado, purche, compresa nella previsione dell'art 524 cod proc pen, puo essere dedotta come motivo di ricorso), i poteri di cognizione della Corte di Cassazione trovano un limite naturale nella esigenza della progressione del provvedimento per gradi e nel carattere limitatamente devolutivo dell'appello (art 515 cod proc pen). non e pertanto consentito far valere come motivi di ricorso per gli errores in indicando (per quelli in procedendo provvede espressamente l'art 525 cod proc pen), vizi del provvedimento di primo grado che avrebbero dovuto essere, e non sono stati, previamente dedotti con i motivi di appello, perche all'ammissibilita delle nuove deduzioni nel giudizio di Cassazione e di ostacolo (oltre i limiti connaturali alla Competenza funzionale ed ai compiti istituzionali del supremo collegio) la preclusione nascente dal giudicato formatosi sui punti non dedotti in appello. Peraltro, nei rapporti tra gli artt 152 e 515 cod proc pen (a parte le questioni di nullita, rilevabili di ufficio, per errores in procedendo) una ragione di diritto sostanziale, anche quando si assuma relativa ad un error in judicando, puo essere dedotta per la prima volta in Sede di legittimita ad una duplice condizionè che la eliminazione dell'errore possa condurre alla dichiarazione di una causa di non punibilita e che la violazione denunziata possa essere accertata in base agli elementi gia incontestabilmente acquisiti in sentenza e non richieda una indagine di fatto che non sia stata provocata ritualmente nel giudizio di appello. (V 114157, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)