Sez. 1, Sentenza n. 412 del 24/02/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163909 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - RINVIO A GIUDIZIO ENTRO 40 GG. - IMPUTATO DETENUTO - CELEBRAZIONE DEL RITO OLTRE I 40 GG. - SCARCERAZIONE DELLO IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - RINVIO A GIUDIZIO ENTRO 40 GG. - IMPUTATO DETENUTO - CELEBRAZIONE DEL RITO OLTRE I 40 GG. - SCARCERAZIONE DELLO IMPUTATO - ESCLUSIONE.*
Nel caso di giudizio direttissimo atipico, come quello previsto dalla legge n. 497 del 1974 in tema di armi, effettuata nel rispetto dei 40 gg. La presentazione da parte del P.m. - con cessazione di ogni attività istruttoria - dell'imputato detenuto, non ne consegue il diritto dello stesso alla scarcerazione se il giudizio non sia celebrato entro lo stesso termine di gg. 40, in quanto tale termine è stabilito al solo effetto della trasformazione della attività istruttoria da sommaria in formale, mentre, agli effetti della durata massima della carcerazione preventiva, occorre riferirsi ai termini stabiliti in generale, con riguardo alla fase istruttoria globalmente considerata, dall'art. 272, primo comma cod. proc. pen., non essendo previsti né ammissibili termini di carcerazione inferiori.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)