Sez. 1, Sentenza n. 714 del 04/02/1986 Cc. (dep. 28/03/1986) Rv. 172287 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI ATIPICI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO OBBLIGATORIO PER I REATI CONCERNENTI ARMI OD ESPLOSIVI - SUSSISTENZA DI REATI CONCORRENTI - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - IMPUTATO DETENUTO - DECORSO DEL TERMINE DI QUARANTA GIORNI - DIRITTO ALLA SCARCERAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI ATIPICI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO OBBLIGATORIO PER I REATI CONCERNENTI ARMI OD ESPLOSIVI - SUSSISTENZA DI REATI CONCORRENTI - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - IMPUTATO DETENUTO - DECORSO DEL TERMINE DI QUARANTA GIORNI - DIRITTO ALLA SCARCERAZIONE - ESCLUSIONE - RATIO.*
Non compete all'imputato il diritto di essere scarcerato allo scadere del quarantesimo giorno nel caso in cui il pubblico ministero, qualora concorra altro reato (nella specie di favoreggiamento personale) con quelli concernenti le armi e gli esplosivi, abbia esercitato l'Azione penale nelle forme della richiesta di istruzione formale, anziché procedere col rito direttissimo. Infatti, l'art. 2 legge 14 ottobre 1974, n. 497, nell'imporre il rito direttissimo, oltre che "per i reati concernenti le armi e gli esplosivi", anche "per i reati eventualmente concorrenti con essi", fa comunque salvo il caso che "siano necessarie speciali indagini"; la custodia cautelare deve essere computata con riguardo al rito effettivamente adottato e non a quello previsto in astratto dalla legge; la scadenza del termine di quaranta giorni, di cui al secondo comma dell'art. 272 cod. proc. pen., non comporta la scarcerazione automatica dell'imputato, ma semplicemente la trasformazione obbligatoria del rito istruttorio in quello formale. (Conf mass n 163909; (Conf mass n 162561).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)