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Sez. L, Sentenza n. 8891 del 14/04/2010 (Rv. 612965 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Inversione dell'onere della prova - Rinuncia implicita - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612965-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

In tema di promessa di pagamento, il carattere processuale, e non sostanziale, dell'astrazione insita nella stessa comporta che il promittente che agisca in giudizio debba comunque allegare il rapporto sottostante, pur essendo comunque assolto dall'onere di provarlo. Tale vantaggio dell'inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale è rinunciabile, anche implicitamente, ma tale rinuncia non è ravvisabile qualora il promissario si limiti ad indicare il rapporto fondamentale, che è fonte dell'obbligazione di pagamento dichiarata nella promessa. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che - in riferimento ad una fattispecie in cui il promissario, nel resistere all'opposizione al decreto ingiuntivo, aveva individuato il rapporto sottostante nell'attività lavorativa svolta per conto di una società partecipata dagli opponenti, precisando che per la somma dedotta nella promessa di pagamento, corrispondente al compenso per tale prestazione questi ultimi si erano resi garanti con le promesse di pagamento delle quali si controverteva - aveva stabilito che il promissario non era gravato dall'onere di provare il rapporto sottostante, mentre erano i promittenti a dover provare l'insussistenza dell'obbligazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)