Sez. 3, Sentenza n. 14066 del 11/06/2010 (Rv. 613643 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE | Promessa di pagamento - Dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale - Sussistenza - Rinuncia - Ammissibilità - Condizioni - Inequivoca manifestazione di volontà - Necessità.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE
A norma dell'art. 1988 cod. civ., la promessa di pagamento dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale; tale vantaggio probatorio è rinunciabile ma, affinché ciò si verifichi, non è sufficiente che la parte sulla quale non grava l'onere deduca od anche offra la prova, occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell'onere stesso e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta od offerta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)