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Sez. 5 - , Sentenza n. 14846 del 13/07/2020 (Rv. 658344 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministratore di sostegno - Funzione - Eventuale corresponsione d’indennità - Funzione di corrispettivo - Esclusione - Conseguenze - Tassabilità - Condizioni - Oggettiva natura economica dell’attività - Rilevanza.
Stato
decisa il 2020-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658344-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE

In tema di IVA, essendo l'ufficio di amministratore di sostegno precipuamente volto alla cura della persona bisognosa, l'amministrazione del patrimonio del beneficiario non configura, di norma, attività economica indirizzata alla produzione del reddito e, quindi, imponibile, non avendo l'eventuale indennità corrisposta in via equitativa dal giudice funzione corrispettiva di effettivo controvalore del servizio svolto dall'amministratore (preferibilmente scelto entro la cerchia familiare dell'amministrato), a meno che la gestione non risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata da un professionista a titolo oneroso, assumendo rilievo ai fini della tassabilità l'oggettiva natura economica dell'attività espletata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., DPR 26/03/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)