Sez. 1, Sentenza n. 19596 del 26/09/2011 (Rv. 619779 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministratore di sostegno - Ordine di elencazione ex art. 408 cod. civ. - Criterio preferenziale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, l'elenco delle persone indicate dall'art. 408 cod. civ. come quelle sulle quali dovrebbe ricadere, ove possibile, la scelta del giudice non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione, perchè ciò contrasterebbe con l'ampio margine di discrezionalità, riconosciuto dalla legge al giudice di merito, finalizzata esclusivamente alla cura degli interessi del beneficiario. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)