Sez. 2, Sentenza n. 67 del 14/01/1970 (Rv. 344740 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- PROVE - POTERI E OBBLIGHI ISTRUTTORI DEL GIUDICE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- PROVE - POTERI E OBBLIGHI ISTRUTTORI DEL GIUDICE - LIMITI.*
L'art 439 cod proc civ attribuisce, in materia di controversie individuali di lavoro, al giudice di merito il potere di ammettere di ufficio mezzi istruttori, non gli attribuisce, pero, il potere di riammettere di ufficio in appello una prova, da cui la parte e decaduta in primo grado per la mancata citazione dei testi, contro il disposto dell'art 208 cod proc civ. il potere attribuito dal giudice di merito di ammettere mezzi istruttori ai sensi dell'art 439 cod proc civ costituisce una facolta discrezionale non sindacabile in Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)