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Sez. 2, Sentenza n. 1469 del 15/05/1972 (Rv. 358116 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PROVE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANCHE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - PROVA TESTIMONIALE - POTERE DI AMMISSIONE EX OFFICIO - CONDIZIONI - POSSIBILITA DI DESUMERE EX ACTIS I FATTI SPECIFICI - IMPOSSIBILITA - MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE D'UFFICIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358116-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PROVE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - ANCHE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - PROVA TESTIMONIALE - POTERE DI AMMISSIONE EX OFFICIO - CONDIZIONI - POSSIBILITA DI DESUMERE EX ACTIS I FATTI SPECIFICI - IMPOSSIBILITA - MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE D'UFFICIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'Esercizio dei particolari poteri che, in base al combinato disposto degli artt 439 e 316 cod proc civ competono al giudice, sia di primo che di secondo grado, nell'istruzione delle controversie individuali di lavoro - secondo i quali egli puo disporre la prova testimoniale anche d'ufficio - postula che il giudice, pur nell'inerzia della parte che a cio non abbia provveduto, possa tuttavia procedere all'indicazione e alla specificazione dei fatti (che, per suffragare la domanda del lavoratore, dovrebbero essere provati), alla stregua di quanto emerge dagli Atti del processo. Conseguentemente, ove da questi non sia possibile desumere, secondo l'insindacabile apprezzamento dello stesso giudice di merito, alcun elemento che possa comunque giustificare l'Esercizio del potere suindicato, in deroga al principio dispositivo che informa la normale disciplina delle prove nel processo civile, il suo mancato Esercizio non puo dar luogo a censura in Sede di legittimita. (V 67'70, mass n 344740; 2629'69, mass n 342255).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Cod. Proc. Civ. art. 316 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)