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Sez. 5 - , Ordinanza n. 13902 del 31/05/2018 (Rv. 648858 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Deducibilità di costi sostenuti su beni relativi ad un'attività imprenditoriale futura - Inerenza - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648858-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai fini della deducibilità dei costi relativi ad una futura attività imprenditoriale, il contribuente ha l'onere di dimostrarne l'inerenza, ovvero la natura preparatoria rispetto all'attività d'impresa che ha dichiarato di voler avviare e l'effettività di detta attività, in particolare ove risulti che egli ne eserciti, in concreto, una diversa. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima la deduzione dei costi sostenuti per un immobile destinato ad agriturismo, la cui attività non era stata mai avviata, da parte di un imprenditore che svolgeva attività florovivaistica).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)