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Sez. 1, Sentenza n. 5710 del 23/09/1986 (Rv. 448185 - 01)

TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE - NOTIFICA ALLA CONTROPARTE E SUCCESSIVO DEPOSITO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'APPELLATO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448185-01

TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE - NOTIFICA ALLA CONTROPARTE E SUCCESSIVO DEPOSITO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'APPELLATO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

L'atto d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado, che l'appellante notifichi direttamente alla controparte e poi depositi presso la segreteria di detta commissione, è radicalmente inidoneo all'instaurazione del rapporto processuale di secondo grado, in quanto estraneo, sia strutturalmente che funzionalmente, allo schema fissato dall'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il quale prescrive la presentazione del gravame alla segreteria del giudice "a quo", affidando ad essa il compito della notificazione ed altri successivi adempimenti (ricezione e notifica dell'eventuale appello incidentale, formazione del fascicolo ed inoltro dello stesso alla commissione di secondo grado). Ne discende l'inammissibilità del suddetto atto di impugnazione, con esclusione di ogni possibilità di sanatoria anche nel caso di Costituzione in giudizio dell'appellato. (V 5692/83, mass n 430598).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)