Sez. 1, Sentenza n. 5692 del 26/09/1983 (Rv. 430598 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE - CARATTERE TASSATIVO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DIRETTAMENTE DALLA PARTE E DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE "AD QUEM" - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE - CARATTERE TASSATIVO - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DIRETTAMENTE DALLA PARTE E DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE "AD QUEM" - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
Nella nuova disciplina del contenzioso tributario introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, le modalità fissate dall'art. 22 di detto decreto in ordine alla proposizione dell'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado, il quale prevede la presentazione dell'atto alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata e la sua notificazione alla controparte ad iniziativa della segreteria medesima, hanno carattere tassativo ed inderogabile, sicché non possono trovare equipollente, al fine della valida Costituzione del rapporto processuale, nella notificazione dell'atto di gravame effettuata direttamente dalla parte e nel suo successivo deposito presso la segreteria della commissione "ad quem". (V 3442/82).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)