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Sez. 1, Sentenza n. 1856 del 21/03/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204691 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Precedenti penali - Sufficienza ai fini del diniego del beneficio - Esclusione - Valutazione dell'osservazione - Necessità.
Stato
decisa il 1996-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204691-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In materia di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354) i precedenti penali - pur costituendo il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità del condannato - non possono essere considerati da soli elementi idonei a formulare un giudizio prognostico negativo circa il reinserimento nel contesto sociale. È necessario, per contro, che tale giudizio sia sorretto da una valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)