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Sez. 1, Sentenza n. 5061 del 21/09/1999 Cc. (dep. 29/11/1999) Rv. 214844 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Condizioni per la concessione - Giudizio prognostico - Valutazione dei precedenti penali, della condotta di vita e della idoneità della attività lavorativa - Necessità.
Stato
decisa il 1999-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214844-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza deve valutare la personalità del soggetto quale era al momento del delitto e quale è attualmente, per cui a tale scopo deve necessariamente prendere in esame i precedenti e le pendenze penali, i motivi a delinquere e la tipologia del reato per il quale è stata inflitta la condanna cui si riferisce la richiesta di affidamento. Quanto, poi, all'accertamento dei progressi compiuti nel percorso rieducativo, specie nei casi in cui sia mancato il trattamento all'interno del carcere, si deve tener conto della condotta di vita antecedente e successiva alla condanna e di quella che l'interessato intende svolgere, con la ulteriore conseguenza che, ai fini della valutazione dell'effetto positivo della misura, non può non essere presa in considerazione la idoneità della attività lavorativa che il condannato intende svolgere.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)