Sez. 1, Sentenza n. 5339 del 12/10/1981 (Rv. 416078 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - REQUISITI - ELEMENTI RIVELATORI DI UNA DISPONIBILITÀ GLOBALE SUPERIORE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - REQUISITI - ELEMENTI RIVELATORI DI UNA DISPONIBILITÀ GLOBALE SUPERIORE.*
In tema d'imposta complementare, l'amministrazione finanziaria, qualora ritenga che l'ammontare complessivo dei redditi dichiarati (rettificati o meno), nonché dei redditi non dichiarati ed accertati d'ufficio (senza necessità di motivazione analitica, a norma dell'art. 37 secondo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), non sia tale da giustificare il tenore di vita e gli Atti dimostrativi di una maggiore disponibilità del contribuente, può trascurare il suddetto calcolo dell'imponibile complessivo, e determinare il medesimo in via sintetica (art. 137 del citato decreto), deducendo in Sede di accertamento, e dimostrando, secondo gli ordinari principi dell'Onere della prova, a fronte di eventuali contestazioni del contribuente, circostanze evidenziatrici di una disponibilità globale superiore a quella riscontrabile attraverso la somma dei redditi denunciati od accertati. Queste circostanze, pertanto, devono riguardare erogazioni e spese che rivelino quel tenore di vita e quella maggiore disponibilità, in termini non congruenti con i risultati raggiunti mediante il cumulo dei redditi dichiarati ed accertati, e, quindi, devono investire fatti diversi dal godimento dei medesimi redditi dichiarati od accertati. (V. 1363/79, mass. N. 397652).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)