Sez. 1, Sentenza n. 1363 del 05/03/1979 (Rv. 397652 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE ANALITICA - DETERMINAZIONE SINTETICA - INDIZI DI REDDITO SUPERIORE A QUELLO RISULTANTE DALLA DETERMINAZIONE ANALITICA - DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO COMPLESSIVO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE ANALITICA - DETERMINAZIONE SINTETICA - INDIZI DI REDDITO SUPERIORE A QUELLO RISULTANTE DALLA DETERMINAZIONE ANALITICA - DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO COMPLESSIVO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
In tema d'imposta complementare, qualora l'amministrazione ricorra alla Determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al tenore di vita del contribuente o ad altri elementi, ai sensi dell'art 137 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, alla stregua di indizi che facciano apparire il reddito stesso superiore a quello risultante dalla Determinazione analitica, l'Obbligo di motivazione dell'accertamento viene soddisfatto con l'indicazione degli specifici elementi dimostrativi dell'indicata presunzione di reddito superiore, e non richiede anche l'esposizione dei dati attinenti all'eventuale verifica analitica dell'ufficio sui redditi dichiarati.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)