Sez. U, Sentenza n. 1544 del 12/02/1987 (Rv. 450970 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEI DIPENDENTI DI AZIENDA INDUSTRIALE IN CRISI CON RICHIESTA DI ASSISTENZA DELLA PREDETTA CASSA - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEI DIPENDENTI DI AZIENDA INDUSTRIALE IN CRISI CON RICHIESTA DI ASSISTENZA DELLA PREDETTA CASSA - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
Qualora i dipendenti di un'azienda industriale dichiarata in stato di crisi, i quali siano stati sospesi con richiesta di assistenza della cassa integrazione guadagni, chiedano la reintegrazione nel posto di lavoro, contestando la legittimità dell'operato del datore di lavoro, e senza mettere direttamente in discussione i provvedimenti amministrativi inerenti all'intervento di detta cassa, la relativa controversia, in quanto attiene esclusivamente a diritti ed obblighi inerenti al rapporto di lavoro, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario. (V 4576/83, mass n 429454).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)