Sez. 3, Sentenza n. 8824 del 11/08/1995 (Rv. 493648 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione della sentenza impugnata - Omissione - Impugnazione della sentenza successiva al'anno della sua pubblicazione - Ammissibilità di detta impugnazione per effetto della sospensione dei termini feriali - Notificazione dell'atto di impugnazione - Luogo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Ai fini del computo del termine annuale previsto dall'art. 327 cod.proc.civ. per la proposizione dell'impugnazione, occorre tener conto della sua sospensione nel periodo feriale secondo la legge n. 742/69, per modo che l'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione, ma ancora ammessa per la sospensione del termine durante il periodo feriale, va notificata non alla parte personalmente, come disposto dall'art. 330 comma terzo cod.proc.civ. per le notifiche eseguite dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, ma in uno dei luoghi indicati dal comma primo dell'articolo citato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)