Sez. 2, Sentenza n. 302 del 16/01/1996 (Rv. 495425 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Atto di impugnazione proposto nel termine annuale con l'aggiunta del periodo di sospensione feriale - Notificazione alla parte personalmente - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Per lo stretto collegamento esistente tra la norma dell'art. 327 cod. proc. civ. e quella dell'art. 330 stesso codice, qualora la parte si avvalga per la proposizione dell'impugnazione del termine annuale e della relativa sospensione durante il periodo feriale, prevista dalla legge n. 742 del 1969, l'atto di impugnazione deve essere notificato in uno dei luoghi indicati dal comma primo dell'art. 330 cit. e non già personalmente alla parte come previsto nel caso di notificazione dell'impugnazione dopo l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)