Sez. 3, Ordinanza n. 968 del 22/01/2003 (Rv. 572484 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA | Riduzione in corso di causa - Riconduzione nella competenza del giudice adito di una domanda originariamente eccedente la stessa - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA
La riduzione della domanda, in corso di causa, da parte dell'attore, come non può ricondurre nell'ambito della competenza del giudice adito una domanda che originariamente eccedeva la sua competenza per valore, così non è idonea a far rientrare tra le cause che il giudice di pace decide secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., quella introdotta con una domanda che in base al "petitum" originario ne era esclusa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)