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Sez. 1, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006 (Rv. 592495 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA | Modficazione in corso di causa - Irrilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592495-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA

La determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche. Ne segue che, al fine di stabilire se la domanda proposta davanti al giudice di pace debba o meno essere decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., occorre far riferimento al "petitum" originario, non essendo rilevante le eventuale ampliamento della domanda in corso di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)